Dato atto che in data 18/10/2024 con nota protocollo n. 12845, il Comando di Polizia Locale ha trasmesso, all'ufficio scrivente, relazione per installazione nel cemento adiacente e senza soluzione di continuità, con la strada comunale, due paletti in ferro con catenella, non dotati di elementi di rifrangenza per le ore serali, dotati peraltro di un ulteriore elemento a punta di ferro, che può costituire (per posizione e caratteristiche strutturali) fonte di pericolo per i pedoni;
Vista la normativa vigente in materia;
Visto l'art. 107 del d.lgs. 267/2000 (T.U. Enti locali);
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Constatata la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell’accertamento;
ORDINA
alla Signora TELARICO Anna nata a Cetraro (CS) il 07/11/1986 e residente in Fuscaldo (CS) alla C/da Moschera n. 20, per le motivazioni di cui alla nota prot. n. 12845 del 18/10/2024, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia, la rimozione dei due paletti in ferro con catenella, non dotati di elementi di rifrangenza per le ore serali, dotati peraltro di un ulteriore elemento a punta di ferro, che può costituire (per posizione e caratteristiche strutturali) fonte di pericolo per i pedoni, entro e non oltre il termine di giorni 7 dal ricevimento della presente ordinanza;
Si rende noto che la presente ordinanza costituisce anche atto di formale diffida all'esecuzione del provvedimento.
DISPONE che
- La presente ordinanza venga notificata alla signora TELARICO Anna nata a Cetraro (CS) il
07/11/1986 e residente in Fuscaldo (CS) alla C/da Moschera n. 20;
Copia della presente ordinanza viene trasmessa:
- • al Corpo di Polizia Municipale per la notifica e la vigilanza sull’adempimento degli obblighi che ne conseguono;
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i., rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente provvedimento.